STATUTO CINSEDO
Testo
approvato dall'Assemblea del 30 luglio 1998
Art.
1
(costituzione
e sede)
E' costituito, con sede in Roma, il Centro interregionale di studi e
documentazione, denominato "CINSEDO".
Art.2
Sono soci del Centro le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art.
3
(finalità)
Il Centro:
a) effettua - su richiesta della Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome e di ciascun Presidente di Regione e Provincia
autonoma – studi e ricerche in materia giuridica, economica,
amministrativa con particolare riferimento all’ordinamento ed alle
esigenze regionali e locali ed ai rapporti con i poteri dello Stato;
b) garantisce il necessario supporto operativo, tecnico e giuridico
predisponendo, anche come segreteria della Conferenza, la documentazione
necessaria all'attività della stessa;
c) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi attinenti
all'ordinamento regionale italiano e al suo funzionamento;
d) cura la diffusione, con ogni mezzo ritenuto opportuno, dei risultati
conseguiti;
e) raccoglie, coordina ed elabora informazioni e dati connessi con le
finalità anzidette;
f) favorisce l'informazione e la documentazione sulle attività delle
Regioni e Province autonome;
g) collabora con soggetti pubblici e privati che s'interessano delle
finalità di cui sopra;
h) svolge ogni altro compito affidatogli dalla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome.
Il Centro non ha scopi di lucro.
Art.
4
(servizi
prestati da terzi)
Il Centro ha facoltà di prestare la propria collaborazione ad altri
soggetti pubblici o privati, qualora l'Assemblea lo decida e purché
tale collaborazione non pregiudichi la sua attività nei confronti delle
Regioni e delle Province autonome.
Il Centro può avvalersi della collaborazione di Istituti universitari,
di Istituti specializzati e di altri Centri pubblici o privati per
ricerche e studi implicanti professionalità tecnico-scientifiche
specifiche.
Art.
5
(prestazioni
rese dal Cinsedo)
Le prestazioni del Centro nei confronti dei propri associati sono
normalmente gratuite. Nei casi particolarmente rilevanti e di
interesse non generale, potrà essere richiesto un contributo specifico
a copertura dei costi occorrenti.
Art.
6
(patrimonio)
Il patrimonio del Centro è costituito dai beni mobili ed immobili a
qualsiasi titolo acquisiti. In caso di scioglimento del Centro il
patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o
ai fini di pubblica utilità.
Art.
7
(entrate)
Le entrate del Centro sono costituite:
a) dai contributi versati dai soci
b) dai contributi volontari di soggetti pubblici e privati;
c) dalle contribuzioni erogate in relazione alle
prestazioni rese a favore di soggetti pubblici o privati che ne abbiano
fatto richiesta;
d) da lasciti e donazioni;
e) dal reddito dei beni costituenti il proprio patrimonio.
f) dai proventi di eventuali attività commerciali esercitate
occasionalmente e comunque in via non principale rispetto all’attività
istituzionale.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Centro,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
Art.
8
(organi)
Sono organi del Centro:
L'Assemblea dei soci;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori.
Art
.9
(assemblea
– modalità di costituzione)
L'Assemblea è costituita dai Presidenti in carica delle Regioni e delle
Province autonome, nella loro qualità di rappresentanti legali delle
Regioni e delle Province autonome;
L'Assemblea e' presieduta e convocata dal Presidente o in mancanza dal
Vice Presidente o in mancanza dal Presidente in carica più anziano di
età.
Art.
10
(assemblea
– funzionamento)
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno. Deve
inoltre essere convocata entro dieci giorni tutte le volte che ne
facciano richiesta almeno cinque Presidenti di Regione o Provincia
autonoma oppure il Presidente del Collegio dei Revisori.
L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 8 giorni prima della
data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e
dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
In caso di impossibilità di partecipazione, ciascun Presidente di
Regione o della Provincia autonoma di Trento o Bolzano può farsi
validamente rappresentare da persona munita di apposita delega scritta.
Per la validità delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno
la metà più uno dei Presidenti di Regione o Provincia autonoma o loro
delegati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
Per modificare lo Statuto è comunque necessario il voto favorevole
della maggioranza degli aventi diritto.
Per deliberare lo scioglimento del Centro e la devoluzione del
patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi
diritto.
Art.
11
(assemblea
– funzioni)
L'Assemblea:
a) elegge, nel proprio seno, il Presidente e il
Vice Presidente del Cinsedo;
b) approva lo Statuto del Centro e le sue modificazioni;
c) nomina e revoca il Direttore;
d) nomina il Collegio dei Revisori;
e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
f) emana gli indirizzi e le direttive per il
funzionamento del Centro;
g) fissa le quote sociali;
h) approva eventuali Regolamenti di attuazione dello Statuto;
i) determina la Pianta organica del Centro ed il contratto di lavoro dei
dipendenti;
l) fissa il trattamento giuridico ed economico del Direttore;
m) delibera lo scioglimento del Centro e la devoluzione del patrimonio;
n) decide su ogni altra attività straordinaria.
Art.
12
(Presidente e Vice Presidente)
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e ne assicura l'attuazione
delle decisioni.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento.
Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per il periodo
stabilito dall’assemblea, non superiore comunque a tre anni, e sono
rieleggibili.
Art.
13
(Il
Direttore)
Il Direttore del Centro è nominato dall'Assemblea a maggioranza
assoluta dei soci.
Dura in carica cinque anni e può essere confermato.
La nomina può essere revocata in ogni momento con le stesse modalità
con cui e' avvenuta.
Il Direttore ha la legale rappresentanza del Centro e la firma sociale
nei rapporti con i terzi ed in giudizio.
Egli cura l'attività ordinaria e straordinaria del Cinsedo salvo quella
espressamente assegnata dallo Statuto agli Organi del Centro.
Il Direttore e' responsabile della gestione
del Centro.
Il Direttore, in particolare:
a) predispone, avendone la responsabilita', tutti gli atti da sottoporre
all'esame dell'Assemblea;
b) dirige il Centro, sovraintende all'attivita' della struttura
organizzativa, ha la responsabilita' delle risorse umane e strumentali
in essa operanti, cura la gestione del personale e lo assume nell'ambito
dei posti di pianta organica e delle previsioni finanziarie;
c) stipula convenzioni, accordi, contratti conseguenti agli indirizzi e
alle direttive dell'Assemblea;
d) affida incarichi;
e) coordina l'attività dei gruppi di lavoro interni al Centro e cura i
rapporti con i consulenti;
f) predispone una relazione sull'attività svolta da sottoporre
all'Assemblea unitamente alla proposta di bilancio preventivo e
consuntivo.
Il Direttore del Centro, che svolge anche la funzione di Segretario
generale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome, può anche essere un dirigente regionale messo a disposizione
o distaccato o comandato ed in tal caso l'Assemblea determina l'indennità
di funzione.
Art.
14
(Collegio
dei Revisori)
Il Collegio dei Revisori e' composto da un Presidente, due membri
effettivi e due supplenti.
Il Collegio dura in carica due anni.
Esso provvede al riscontro degli atti di gestione; accerta la regolare
tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso, mediante
apposite relazioni, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo;
effettua verifiche di cassa; esercita, per quanto applicabili le
funzioni attribuite ai sindaci dagli artt. 2403 e seguenti del codice
civile.
Art.
15
(collaborazione)
Il Centro opera in raccordo con gli Uffici di Rappresentanza di Roma
delle Regioni e delle Province autonome.
Art.
16
(anno
finanziario)
L'anno finanziario inizia al 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ciascun anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno finanziario deve essere
sottoposto all’Assemblea il rendiconto economico e finanziario. Il
testo delle delibere adottate deve essere inviato agli associati,
assieme al rendiconto stesso, entro un mese dalla data dell’Assemblea.
Art.
17
(disposizione
finale)
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano
le disposizioni del Codice Civile in materia di istituzioni di carattere
privato.
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